Questa è una storia di quelle che lasciano interdetti, capitata personalmente ad una nostra associata, Agri Ubaldi srl, in un giorno come tanti nella sua attività di dealer, a luglio 2016. E’ proprio Cinzia Ubaldi a raccontarcela: Come mille altre volte, quel giorno “abbiamo ritirato in permuta un trattore usato da un cliente a cui abbiamo venduto un altro trattore usato, con fattura datata 03.07.2016” ci ha riportato la nostra associata. Circa un anno dopo, a giugno 2018, ha proseguito la protagonista di questa vicenda “si è presentato presso la nostra sede un ufficiale giudiziario per il pignoramento del mezzo, dovuto a difficoltà del proprietario che lo aveva ceduto in permuta. Tuttavia, nel frattempo, noi avevamo già avuto modo di rivendere quel trattore, che si trovava in quella data in officina per un controllo finale, per poter poi andare in consegna al cliente acquirente in brevissimo tempo”. A quel punto, la nostra associata non ha potuto far altro che annullare la vendita, opponendosi al pignoramento ma garantendo la custodia del mezzo, fermo presso la propria azienda. Certa della ragione si è mossa per vie legali. Aveva la fattura che dimostrava che la data di acquisto del mezzo fosse precedente a quella di pignoramento: in sostanza quando era stato disposto il pignoramento il trattore non era più di proprietà del precedente possessore, per cui non poteva più essere considerato tra i beni disponibili per il pignoramento. Al tempo, peraltro, non era ancora prevista la fatturazione elettronica. “Per maggiore cautela abbiamo quindi provveduto a far autenticare dal notaio il libro delle scritture contabili”. Ma il giudice, ha proseguito la dealer “ha considerato i documenti che abbiamo presentato come ‘sprovvisti di data certa’, poiché si configuravano come scritture private semplici e pertanto non potevano essere considerati idonei a provare che la transazione fosse effettivamente avvenuta prima del pignoramento del bene. Anche la copia conforme del libro giornale non valeva. La certificazione notarile avrebbe di per sé permesso di stabilire una data certa, ma essendo stata apposta per ovvi motivi, successivamente al pignoramento, non poteva essere considerata valida”.

“In conclusione” ha aggiunto “il giudice ha valutato che la documentazione presentata non potesse costituire prova nei confronti di terzi quali creditori, decretando che le scritture da noi prodotte  non permettessero di ricostruire una data dimostrabile e certa  precedente a quella di disposizione di pignoramento del bene, per cui abbiamo perso la causa e siamo stati condannati al pagamento di tutte le spese…..”.

Ovviamente questa è una stata una storia molto impegnativa per chi si è trovato a viverla in prima persona, ma che pone interrogativi a tutta la comunità dei dealer di macchine agricole: “A questo punto” ha sottolineato la protagonista di questa vicenda “potrebbero potenzialmente essere messe  in discussione tutte le permute ritirate in passato, dal momento che la data riportata sulla fattura non può essere considerata data certa?”.

Come ben sapete Federacma è al fianco dei propri associati, accompagnandoli e anticipando possibili scenari di problemi e risoluzioni, anche con la prospettiva di contribuire sempre di più alla formazione di una comunità di reciproco sostegno tra i professionisti.

E’ una storia capitata anche ad altri colleghi?

In caso positivo, rimaniamo a disposizione per raccogliere le storie (scriveteci a comunicazionepr@federacma.it) e mettervi in contatto per possibili consigli o un utile confronto su come poter gestire simili problematiche.

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