In attesa del nuovo DPCM vi comunichiamo che sarà nostra cura dare agli associati le informazioni puntuali relativamente ai protocolli da tenere all’interno delle nostre attività. Ad oggi si evince che l’obbligo del green pass semplice è previsto per l’accesso agli esercizi commerciali per i quali però si attende la pubblicazione dell’elenco delle attività eventualmente escluse. Tutti i dipendenti e i titolari dei negozi dovranno comunque essere in possesso di green pass.

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il D.L. n. 1/2022 pubblicato in G.U. lo scorso 7 gennaio ha introdotto nuove misure finalizzate al contenimento della pandemia da Covid-19 che sono di seguito riepilogate.

Obbligo vaccinale per soggetti over 50 e sanzioni

A decorrere dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022 è stato introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.

L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro.

La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.

Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro

Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o di avvenuta guarigione.

I datori di lavoro sono tenuti alla verifica del green pass rafforzato (app “Verifica C-19” e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale.

Nel caso in cui i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale), dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.

È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro.

I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico-sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

Sospensione e sostituzione di lavoratori privi di green pass (base) anche per le aziende oltre i 15 dipendenti

Il D.L. n. 1/2022 prevede che tutte le aziende (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti com’era in precedenza), dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

Utilizzo del green pass (base e/o rafforzato) e quarantena precauzionale

Il combinato disposto delle misure contenute nel D.L. n. 229/2021 e del successivo D.L. n. 1/2022 comporta nuove disposizioni in merito all’utilizzo del green pass base, ossia la certificazione verde Covid-19 che si ottiene anche in seguito a test antigenico e/o molecolare, e del green pass rafforzato (o super green pass), ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.

In particolare, il green pass rafforzato sarà necessario:

  • da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (fissata al 31 marzo 2022) per accedere ai seguenti servizi e attività:
  • alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • sagre e fiere;
  • convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
  • mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Il green pass base sarà necessario:

  • da giovedì 20 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (fissata al 31 marzo 2022) per accedere a:
  • servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.);
  • colloqui e visite in presenza con detenuti ed internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori;
  • da martedì 1° febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico DPCM) e fino alla cessazione dello stato di emergenza (fissata al 31 marzo 2022) per accedere a: pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con apposito DPCM).

Le nuove misure non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea e comprovata certificazione medica.

I titolari e i gestori dei servizi e delle attività in elenco sono tenuti alla verifica del possesso del green pass (base o rafforzato) attraverso l’app Verifica C-19.

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